(massima n. 1)
A seguito della sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 della Corte costituzionale, il giudice nell'applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile eventualmente costituita, condannando l'imputato al rimborso delle spese, salvo che egli reputi, in base ad apprezzamento discrezionale, di doverle compensare. Ne deriva che il soggetto privato che abbia avanzato la relativa istanza non può non essersi rappresentato ed avere accettato la statuizione de qua, che, obbligatoriamente consegue al patteggiamento. In particolare va ritenuto che all'imputato il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione della nota spese, nulla abbia eccepito, sia preclusa qualsiasi censura in origine alla congruità della conforme liquidazione: ciò stante la stretta connessione di quest'ultima con l'accordo proposto e recepito.