(massima n. 1)
Al cosiddetto patteggiamento in appello di cui all'art. 599, quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina sulla regolamentazione delle spese prevista dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado. Ciò in quanto la disciplina prevista dall'art. 445 c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall'art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28-38 in materia di pene accessorie e dagli artt. 215-240 c.p., in materia di misure di sicurezza; e proprio per la sua natura derogatoria non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti.