(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di patteggiamento, poiché l'art. 153 att. c.p.p. prevede che dette spese debbano essere liquidate sulla base della nota che l'interessato è tenuto a presentare, il giudice non può procedere di ufficio, in mancanza di tale nota o anche in presenza di una nota-spese apparente e formale, alla liquidazione. Invero, poiché la nota ha la funzione di porre il giudice in grado di liquidare, nel rispetto del contraddittorio, spese ed onorari di avvocato, in relazione alla attività processuale effettivamente svolta, tale funzione non può dirsi soddisfatta sulla base di una nota generica e non documentata. D'altra parte, se pure nel giudizio ordinario può essere ammessa liquidazione forfettaria e di ufficio (vale a dire, pur in mancanza di una richiesta e di una specifica nota), ciò non appare possibile nella ipotesi di applicazione concordata della pena. Infatti, nel primo caso, la liquidazione è in relazione alla sentenza di condanna dell'imputato, anche per quel che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso, da un lato, l'applicazione della pena non ha natura di condanna (dal momento che il giudice ratifica l'accordo intercorso tra le parti, prescindendo dall'accertamento giudiziale del reato e dalla responsabilità dell'imputato), dall'altro, è precluso ogni potere di cognizione e decisione al giudice stesso in ordine alla domanda della parte civile.