(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, č inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 c.p., poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, č realizzata dalla legge stessa che - con l'art. 689 comma secondo lett. a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p. - prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate - tra l'altro - le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.