(massima n. 1)
Il divieto di iscrizione delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall'interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall'art. 689 c.p.p. che al comma secondo, lett. a) n. 5 e lett. b) dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l'altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell'ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p.