(massima n. 1)
Č inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinitą individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si č svolto e concluso senza una plena cognitio e che sarebbe improponibile un «conflitto» tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena č disposta, ai sensi dell'art. 444, comma secondo, c.p.p., «sulla base degli atti»).