(massima n. 1)
L'istituto della revisione non è ammissibile nei confronti di sentenza applicativa di pena patteggiata emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., in considerazione sia della natura di questa, non equiparabile a pronuncia di condanna previo accertamento della responsabilità dell'imputato, sia della impossibilità di riprendere un giudizio ordinario quando il processo si sia svolto e concluso senza una plena cognitio.