(massima n. 1)
La sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dispone l'applicazione della pena concordata fra le parti, comportando comunque una implicita affermazione di responsabilità, ben può costituire causa di revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 comma terzo dell'ordinamento penitenziario, non costituendo detta revoca una sanzione accessoria e potendo, quindi, la medesima essere disposta dal tribunale di sorveglianza come effetto dell'accertata commissione di un delitto (nella specie trattavasi di evasione), durante l'esecuzione della pena.