(massima n. 1)
Con la pronuncia di sentenza applicativa della pena su richiesta non può disporsi la revoca di un precedente beneficio (nella specie indulto), ostandovi il disposto di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., in base al quale il reato cui detta sentenza si riferisce è estinto, unitamente ai relativi effetti, qualora, entro i termini ivi indicati, l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui soltanto il verificarsi di tale eventualità, impedendo l'effetto estintivo, può fungere da condizione risolutiva del beneficio in questione. (Nella specie trattavasi di revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865).