(massima n. 1)
L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non permette di revocare il beneficio dell'indulto concesso con D.P.R. n. 865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialitā del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non č consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.