(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppure non č di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimitā in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilitā di correggere l'eventuale errore di diritto (riconducendo nei limiti legali l'errato calcolo della pena) ricorre ogni qual volta la pena possa essere mantenuta, senza involuzioni in bonam o in malam parte, nella misura concordata. (Fattispecie relativa ad errore di diritto in ordine all'applicazione della continuazione: la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. e riformulando il calcolo, ha pronunziato annullamento senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della continuazione anche per il reato colposo, e ha confermato nel resto).