(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta č da escludere non solo quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, c.p. (fatto commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato concesso), ma anche quando ricorra l'ipotesi di cui al n. 2 dello stesso art. 168, comma primo (fatto commesso anteriormente, per il quale sia stata inflitta una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.), atteso che anche detta seconda ipotesi, al pari della prima, presuppone che la nuova sentenza contenga l'accertamento dell'avvenuta commissione d un delitto; accertamento da riguardarsi come estraneo alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.