(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore.