(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito č consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla illogicitā della motivazione sulla sussistenza della continuazione, sulla cui base era stata concordata la pena tra le parti).