(massima n. 1)
In tema di impugnazione, poiché il gravame è ammissibile indipendentemente dalla qualifica che allo stesso ha dato la parte, se l'impugnazione è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Pertanto, se nei confronti di sentenza inapplicabile, viene proposta impugnazione, erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per cassazione, è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio — trattenendo gli atti per la decisione — la sentenza del giudice di appello, che, invece di definire come ricorso per cassazione la impugnazione, qualificata appello dall'imputato, avverso sentenza applicativa di pena concordata, la aveva dichiarata inammissibile in quanto non erano stati presentati i motivi).