(massima n. 1)
Ove il controllo del giudice si sia svolto correttamente e non sia emersa in quella sede, allo stato degli atti, la presenza di una delle cause di non punibilitā contemplate dall'art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento fondato sul contrasto con la sentenza assolutoria di merito emessa dal medesimo giudice nei confronti di coimputati dello stesso reato non č deducibile nel giudizio di legittimitā.