(massima n. 1)
In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti «a dislivello», la norma codicistica di cui all'art. 887 non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello ex novo — ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale — sia opera del proprietario del fondo inferiore (incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata ovvero reso maggiormente soggetta a smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo), né quando il muro sia stato, infine, costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria (o anche solo utile) per il proprio fondo (nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro).