(massima n. 1)
Nel caso di divergenza — totale o parziale — circa la richiesta della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. tra le conclusioni delle parti riportate in sentenza e quelle consacrate nel verbale di udienza, sono queste ultime che assumono prevalenza preponderante. (In motivazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice non può procedere a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p. allorché manchi qualsiasi specificazione delle parti in ordine alla pena pecuniaria, ineludibile in relazione a reato punito con pena congiunta).