(massima n. 1)
La specialitā del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. non impedisce la dichiarazione di falsitā di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti č equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilitā e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art. 537 c.p.p., dichiarare la falsitā degli atti da lui accertata, stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, č quello di motivare l'accertata falsitā.