(massima n. 1)
Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell'art. 675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l'avvenuto accertamento della falsità. (Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all'assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria).