(massima n. 1)
Il dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell'art. 448 c.p.p. deve contenere soltanto le statuizioni attinenti alla pena e l'enunciazione relativa alla richiesta delle parti, esclusa ogni altra indicazione inerente alle loro prospettazioni, che va riservata alla parte motiva della decisione nella quale il giudice non ha l'obbligo di specificare le ragioni della propria adesione alle concordi richieste dell'imputato e del pubblico ministero, essendo invece tenuto a una semplice delibazione sulle questioni prospettate.