(massima n. 1)
Poiché la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti č equiparata a una pronuncia di condanna e non contiene statuizioni di estinzione del reato o di improcedibilitą dell'azione penale, con il cosiddetto patteggiamento sulla pena non cessa la connessione tra reato e violazione amministrativa prevista dall'art. 24, L. 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice, pertanto, permanendo la sua competenza funzionale, č tenuto a procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza della violazione non costituente reato e decidere nel merito, applicando, se del caso, la relativa sanzione amministrativa.