(massima n. 1)
Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilitą concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attivitą da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art. 3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di patteggiamento.