(massima n. 1)
Nel procedimento speciale di «patteggiamento» solo l'indagato puņ sottoporre la richiesta di applicazione di una certa pena, o il consenso a tale applicazione, alla condizione che gli venga concesso il beneficio previsto dall'art. 163 c.p., mentre nessuna norma accorda al P.M. la facoltą di subordinare la propria richiesta o il proprio consenso alla non concessione del detto beneficio. Ne consegue, che eventuale condizione negativa non consentita, apposta dal pubblico ministero, lungi dall'incidere sulla volontą o sull'efficacia del consenso, si considera come non apposta.