(massima n. 1)
In caso di patteggiamento, se la parte, nel formulare la richiesta, ne subordina l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, anche quando sussista l'accordo tra le parti, resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilitą del beneficio e, qualora ritenga che sussistano condizioni ostative deve, a norma del comma terzo dell'art. 444 c.p.p. 1988, rigettare la richiesta e procedere nelle forme ordinarie.