(massima n. 1)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma 3 dell'art. 444 c.p.p., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. (La Cassazione ha altresì evidenziato che in tale ultima ipotesi il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la domanda di concessione della sospensione dovrà soltanto rigettare la stessa, esplicitandone le ragioni, e non disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come invece è tenuto a fare nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 444 c.p.p.).