(massima n. 1)
Poiché nella procedura di patteggiamento al giudice non è lasciata altra alternativa se non quella di accettare in toto o respingere l'accordo raggiunto fra le parti, ove tale accordo sia comprensivo della sospensione condizionale ed il giudice, pronunciando la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., abbia inteso accoglierlo, senza però applicare la sospensione, e ciò abbia dato luogo a ricorso da parte dell'imputato, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso od annullando, quindi, senza rinvio l'impugnata sentenza sul punto concernente la mancata concessione del beneficio, può essa stessa disporre direttamente la concessione medesima.