(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione in ordine a una circostanza attenuante non richiesta, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena patteggiata pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, c.p.p., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie in tema di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità dei fatti, prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).