(massima n. 1)
Il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall'art. 886 c.c. (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) concerne soltanto l'obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, salva l'esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di veduta altius non tollendi) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell'art. 885 dello stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri.