(massima n. 1)
L'avvenuta pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di taluno fra i concorrenti in un medesimo reato non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice il quale sia poi chiamato a conoscere della posizione degli altri concorrenti, a condizione, però, che tale posizione non risulti essere già stata da lui valutata, in concreto, nella suddetta sentenza, sia pure in modo superficiale e sommario. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte d'appello che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione presentata da alcuni imputati di false comunicazioni sociale nei confronti del presidente del collegio giudicante il quale in precedenza aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta di altri imputati dello stesso reato rilevando, nell'occasione — secondo quanto emergeva dal testo di detta sentenza — una serie di fatti potenzialmente interessanti, in senso negativo, la posizione dei ricusanti).