(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., il giudice chiamato a sindacare la legittimitą dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.