(massima n. 2)
Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. non rientra nel potere-dovere del giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto o vagliare la congruitā della misura della pena richiesta dalle parti alla stregua dell'ipotizzata continuazione con fatti-reato esterni al procedimento, ove la prospettazione in tal senso sia rimasta estranea ai termini del patteggiamento e non possa comunque attribuirsi alla volontā dell'imputato, come definitivamente espressa in quella sede.