(massima n. 1)
La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.p. o con il decreto di cui all'art. 459 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime.