(massima n. 3)
Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio in mancanza, della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente).