(massima n. 1)
Poiché le norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesaggistici della Regione, che hanno la finalitą di tutelare interessi generali o urbanistici o di salvaguardia dell'ambiente, non sono integrative del codice civile, le disposizioni in esse contenute sulle modalitą costruttive dei muri di cinta non sono modificative delle previsioni di cui all'art. 886 c.c.