(massima n. 1)
Qualora, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice abbia omesso di decidere anche sulla connessa (ex art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689) e contestata violazione amministrativa, non per questo viene meno la validitą dell'accordo fra le parti e della sentenza che lo ha recepito, fermo restando che il giudice dovrą pur sempre pronunciarsi, sia pure separatamente, anche sulla violazione amministrativa, essendo previsto che la sua competenza venga meno solo qualora il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilitą.