(massima n. 1)
Qualora il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per errore di calcolo, abbia applicato una pena superiore a quella richiesta, la Corte di cassazione può rettificare la sentenza ai sensi dell'art. 619 comma secondo c.p.p., riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento.