(massima n. 1)
La riduzione della pena conseguente alla adozione del procedimento speciale previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p. non č assimilabile all'applicazione di una circostanza attenuante del reato e, pertanto, dev'essere calcolata sulla pena complessiva, concretamente determinata in tutte le sue possibili componenti e, quindi, dopo aver tenuto conto del concorso di possibili circostanze del reato e dell'aumento per l'eventuale continuazione.