(massima n. 1)
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione dell'espulsione prevista dall'art. 13, tredicesimo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286).