(massima n. 1)
In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, né al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.