(massima n. 1)
Atteso il decisivo valore che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, assume il verbale di udienza, in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti, deve ritenersi possibile, in caso di divergenza fra detto verbale ed il dispositivo della sentenza, attribuire prevalenza al primo, quando non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall'accordo intervenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata applicata la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., per rimediare all'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della sospensione condizionale della pena).