(massima n. 1)
Una volta richiesta ed ottenuta pronuncia ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere sollevata la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio considerarlo in fieri ai fini della prescrizione.