(massima n. 1)
Attesa la permanente validitą del rinvio operato dall'art. 261 c.p.m.p. al codice di procedura vigente, le cui disposizioni, ai sensi di detta norma, vanno osservate anche nei procedimenti davanti ai tribunali militari salvo che la legge disponga altrimenti, deve ritenersi sicuramente applicabile anche nel rito militare, in assenza di qualsivoglia disposizione speciale in contrario, l'istituto del «patteggiamento» di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. (Nella specie l'inoperativitą del detto istituto era stata sostenuta anche sulla base della considerazione non ritenuta valida dalla Corte che, atteso il limitato carico di lavoro gravante sui tribunali militari, il legislatore non avrebbe avuto ragione di perseguire, mediante l'istituto medesimo, quelle stesse finalitą deflattive che aveva invece ragione di perseguire nell'ambito della giurisdizione ordinaria).