(massima n. 1)
In tema di patteggiamento in appello, poiché la legittima difesa non rientra tra le cause generali di non punibilità, essa è da considerarsi oggetto di rinuncia nel momento in cui viene concordata la pena. La sua sussistenza, pertanto, non può essere riproposta ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal momento che essa non inerisce alla struttura della fattispecie ed alla colpevolezza, ma postula viceversa la esistenza del reato (perfetto nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi) e dal momento che il suo riconoscimento comporta la assoluzione con la formula “perché il fatto è stato commesso da persona non punibile”.