(massima n. 1)
L'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullitā, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciō in quanto le suddette nullitā, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificitā delle forme processuali nel corso delle quali esso si č innestato. Appare pertanto necessario e sufficiente che la richiesta di patteggiamento sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge ne ammette la proposizione. A tanto consegue che la pretesa invaliditā del giudizio direttissimo, derivante dalla nullitā dell'udienza di convalida, non si estende alla sentenza di patteggiamento.