(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in Camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.