(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443, comma quarto, c.p.p. all'art. 599 c.p.p. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione.