(massima n. 1)
L'art. 580 c.p.p. regola sia il caso in cui alla stessa parte, in ordine a capi diversi della sentenza, siano dati mezzi di impugnazione ordinari di specie diversa sia il caso in cui tali mezzi siano offerti alle diverse parti, anche rispetto a uno stesso capo della sentenza. Lo scopo di tale regola non č tanto quello di ampliare la sfera di garanzia offerta alla parte, con l'opportunitą di un secondo grado di merito eventualmente negato, quanto quello di soddisfare esigenze di economia e di correttezza del giudizio. (Nella fattispecie trattavasi di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, impugnata dall'imputato con appello e dal procuratore generale con ricorso per cassazione, che era stato convertito in appello. L'imputato si era doluto di tale conversione, assumendo che, poiché la sentenza non aveva modificato il titolo del reato, non era consentito al procuratore generale l'appello contro di essa, ai sensi dell'art. 443, terzo comma, c.p.p.).