(massima n. 2)
La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall'art. 597, comma 5, c.p.p., unicamente dai motivi indicati nell'atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel «punto» della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti)