(massima n. 1)
Poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilitą al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio tempus regit actum, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo. Ne consegue che non č consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena. (Nella fattispecie, in cui l'udienza preliminare e il giudizio, sia di primo, sia di secondo grado, si erano svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, essendo stato negato l'accesso al rito abbreviato, la S.C. ha ritenuto che il motivo di ricorso relativo a tale diniego e alla conseguente mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dovesse essere esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui erano stati celebrati udienza preliminare e dibattimenti di primo e secondo grado, e, considerando immune da censure detto diniego, ha escluso che potesse darsi riconoscimento alla riduzione di pena in cassazione sulla base del diritto sopravvenuto, stante la stretta e inscindibile derivazione di tale riduzione dall'applicazione del rito).